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ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

 

Descrizione

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 11, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

 

L’ADI consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

 

 

Destinatari

L’Assegno di Inclusione è destinato ai nuclei familiari che hanno al loro interno almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

 

  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di disabilità;
  • in condizione di svantaggio con certificazione della pubblica amministrazione:
  • persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
  • persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento, ai sensi dell’art.1, lettera a) della legge 68/1999, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati, ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017; 
  • persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, in carico ai servizi sociosanitari; 
  • persone vittime di tratta”, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari; 
  • persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio; 
  • persone ex detenute, nel primo anno successivo al termine della detenzione e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d); 
  • persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’articolo 22, comma 2, lettera g) della legge 328/2000, in carico ai servizi sociali; 
  • persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; 
  • persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore, che:     
    o    vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;     
    o    ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;     
    o    sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;     
    o    sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;
  • neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare (care leavers), individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari.

 

 

Modalità di Accesso al Servizio

Per poter accedere alla misura ADI il beneficiario, dopo aver presentato la domanda sul sito dell’INPS direttamente o rivolgendosi ad un CAF o ad un Patronato, deve iniziare un percorso di attivazione autonoma sulla piattaforma SIISL. 

 

Il beneficio economico, infatti, è condizionato alla sottoscrizione sul SIISL da parte del richiedente del Patto di attivazione digitale (PAD) del nucleo, pena la mancata erogazione del beneficio. necessario.

Con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare e previa verifica positiva sul possesso dei requisiti da parte dell’INPS, viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del Comune. Pertanto, i beneficiari devono incontrare per il primo appuntamento i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo. Qualora non riceva la convocazione, il nucleo dovrà comunque presentarsi entro il medesimo termine dei 120 giorni, pena la sospensione del beneficio.

 

Se il beneficiario viene convocato ma non si presenta all’incontro, senza giustificato motivo, decade dalla misura.

 

Dopo l’incontro con i Servizi Sociali, i componenti che risultano attivabili al lavoro, devono compilare il proprio Curriculum Vitae e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale Individuale (PAD individuale) sul SIISL, indicando almeno 3 Agenzie per il Lavoro (APL), e finalizzare il percorso della domanda sottoscrivendo, con il Centro per l’Impiego (CPI) competente, il Patto di Servizio Personalizzato (PSP).

 

Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina “Assegno di Inclusione (ADI)”: 

 

https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-di-inclusione-adi.html

 

https://www.lavoro.gov.it/adi/siisl-e-patto-di-attivazione-digitale/patto-di-attivazione-digitale

 

 

Coordinatrice PAIS

 

 Dott.ssa Rosalba GABRIELE

 0884.519618

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Sedi
Ufficio di Piano
Ambito Territoriale di Manfredonia
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